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Il Codice Deontologico
Attualmente la professione di Guida Ambientale
Escursionistica, nelle sue diverse accezioni nominali, è una professione amministrativamente
disciplinata e la tenuta degli albi o degli elenchi è
affidata alle regioni o alle province, così come
la vigilanza ed il controllo, quando non delegati ai
comuni.
La categoria al momento non ha, quindi, un
organismo di autogoverno e autodisciplina.
Tuttavia, la categoria ha sentito il bisogno di
integrare le norme che disciplinano la professione, con
altre di deontologia professionale, alle quali il
comportamento dei professionisti deve adeguarsi
deontologici comunemente acquisiti.
Articolo 1
Il presente codice ha come oggetto l'esposizione
dei diritti e dei doveri delle guide ambientali
escursionistiche, nell'esercizio della
professione di guida ambientale escursionistica, anche se svolta
in modo non esclusivo e non continuativo.
* Parte I : Le competenze della Guida
Articolo 2
Le guide illustrano tutti gli aspetti
naturalistici ed antropici, sia della parte extraurbana che di quella
urbana, facenti parte dell'itinerario scelto,
accompagnando singoli o gruppi in visita su tutto il
alpinistiche per la progressione.
Articolo 3
L'attività di accompagnamento può essere svolta
anche in modi e con mezzi diversi come
metodologie e tecniche didattiche ed educative,
lingue straniere, cavallo, mountain bike e
con loro e dopo che questa nuova impostazione sia
stata recepita da una legge.
Articolo 4
Nell'ambito della propria professione la guida
ambientale escursionistica svolge le seguenti attività:
- collabora con le istituzioni scolastiche
affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei
programmi di educazione ambientale, con
interventi rivolti sia al corpo insegnante stesso che agli
studenti anche in aula e simili;
- accompagna in visita a singoli ecosistemi,
anche urbani, illustrandone le caratteristiche;
- accompagna in visita in grotta, gallerie
minerarie e simili;
- accompagna in visita a musei, mostre ed altre
strutture espositive illustrando gli elementi di
carattere naturalistico o etnico;
- organizza incontri e corsi anche autonomamente
ed anche in aula e simili nei quali insegna le
tecniche escursionistiche ed i caratteri
dell'educazione ambientale;
- individua e realizza i percorsi didattici e le
reti sentieristiche e la relativa segnaletica e
cartellonistica e collabora alla manutenzione
delle stesse, anche in ambienti urbani, secondo le
proprie competenze professionali ed in base alla
specializzazione di competenza ;
- collabora, con i soggetti preposti o
interessati, a tutte quelle attività che implichino una
conoscenza degli aspetti ambientali o tecnico
professionali che gli sono propri;
- organizza e partecipa ad incontri necessari
allo svolgimento della propria attività e per illustrare e
promuovere la propria attività ed il territorio,
con i mezzi, i modi e nei luoghi ritenuti più opportuni.
* Parte II : La attività professionale
Articolo 5
La guida deve garantire sempre prestazioni
professionali di buona qualità.
Articolo 6
La guida ha il dovere, di mantenersi aggiornata
per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che
culturali ed in particolare per quanto attiene
agli aspetti educativi rivolti alla scuola, di mantenere la
necessaria condizione fisica e di usare
attrezzature e mezzi adeguati ed affidabili.
Articolo 7
La guida deve esercitare la propria attività
professionale in regola con le leggi che regolamentano
sia la professione che il mondo del lavoro.
Articolo 8
La guida in possesso di una abilitazione
professionale regolamentata da una legge nazionale,
regionale o delle province autonome di Trento e
Bolzano può svolgere la propria attività su tutto il
attività.
Articolo 9
La guida deve, per quanto è nelle sue
possibilità, dare collaborazione ai colleghi e segnalare, agli
Enti preposti ed alla A.I.G.A.E., i casi in cui
lo svolgimento di questa attività da parte di altri sia
svolta in maniera impropria o illegale o non
rispondente alla deontologia professionale.
Articolo 10
La guida, per quanto possibile, deve adottare un
comportamento improntato alla disponibilità con
quanti agiscono o si muovono sul territorio:
- deve collaborare con gli Enti preposti alla
salvaguardia ambientale e con la Protezione Civile;
- deve avvertire, appena può, di situazioni di
pericolo o di danno i soggetti preposti o interessati;
- deve dare le informazioni necessarie alla
sicurezza di altre persone;
- deve contribuire al rispetto dell'ambiente e
delle popolazioni.
Articolo 11
La guida deve attenersi alle disposizioni del
presente codice deontologico comunque e dovunque
svolga la propria attività.
* Parte III : La sicurezza ed il soccorso
Articolo 12
Premesso che garantire sicurezza non vuol dire
intervenire dopo che è successo un incidente, ma
fare in modo che l'incidente non avvenga, la
guida non deve mai mettere o tenere in situazione di
pericolo chi sta accompagnando.
Articolo 13
La guida non può mai prevedere in modo totale i
rischi, né garantire al proprio cliente la sicurezza
assoluta; deve usare diligenza, perizia e
prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali,
delle capacità umane, dei mezzi e delle
attrezzature.
Articolo 14
La guida deve prestare aiuto e soccorso a chi
accompagna, in tutti i casi di necessità, nell'ambitodelle sue competenze, cioè in un ambito di
azione che richieda capacità e preparazione previste dal
suo profilo professionale.
Articolo 15
E' obiettivo primario della guida limitare al
massimo, per quello che è possibile, gli eventuali danni
a chi accompagna in caso di malori, incidenti e
simili e di chiamare al più presto, se necessario, unsoccorso specializzato.
Articolo 16
La guida deve avere la capacità di muoversi in
sicurezza sul terreno fino ad una difficoltà del II°
grado della scala UIAA e deve sempre portare con
sé il materiale necessario a prestare il primo
soccorso.
Articolo 17
La guida deve saper valutare la priorità
d'azione tra l'interesse della sicurezza generale del gruppo e
quello dei singoli componenti il gruppo stesso e
dovendo salvaguardare la sicurezza degli
accompagnati e rappresentando spesso l’unico
tramite con i soccorsi, non deve mettere in pericolo
se stesso.
Articolo 18
La guida deve intervenire in caso di necessità
di aiuto o soccorso verso persone che non staaccompagnando solo a condizione di non compromettere la
sicurezza dei propri accompagnati.
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